Carinaro, PD: “Una sede di partito, deve essere comunque presenziata dagli organismi”

Carinaro – Il PD in una  note inviata alla nostra redazione dichiara: “Il grave momento che il Paese sta vivendo imporrebbe di astenerci da qualsiasi tipo di polemica con l’attuale Amministrazione Comunale; oltretutto noi per primi, ragionevolmente, abbiamo asserito che la grave crisi epidemiologica richiedeva provvedimenti restrittivi, tesi a limitare il determinarsi di assembramenti nella Piazza del centro cittadino; e che avremmo collaborato affinché i nostri locali, come gli spazi antistanti, non divenissero, involontariamente, un luogo di mero intrattenimento, finendo per determinare pericolosi assembramenti.

Ma chi scrive per conto dell’Amministrazione comunale non può venirci, riduttivamente, a dire che l’ultimo DPCM del Governo Conte ha vietato qualsiasi forma di riunione pubblica e privata, perché dimostra di non aver letto adeguatamente quanto prevede il citato Decreto, in particolare l’art. 1 comma 9; è questo, per un amministratore pubblico, è grave; o ancor più grave, lo ha letto e ne da una sua particolare interpretazione, gravemente restrittiva delle libertà costituzionali.

Oltretutto, lo abbiamo già affermato, un provvedimento simile a quello dell’Amministrazione Comunale carinarese, che chiude le sedi partitiche, non è riscontrabile in nessun altro Comune d’Italia.

Atteso ciò e fermo restando che a nessun di noi sarebbe saltato per la mente di organizzare, in questo particolare periodo, congressi o convegni (attività sospese stando a quanto previsto sempre dal DPCM in oggetto) la risposta fornita dall’Amministrazione “ vietato qualsiasi forma di riunione pubblica e privata,  non si intende quale attività possa essere attualmente svolta in presenza in un circolo politico ” è la risposta di qualcuno che pretende di fare l’amministratore pubblico, senza aver mai messo piede in una sede di partito e, pertanto, senza avere un’adeguata preparazione politica.

Una sede di partito, pur in assenza di riunioni, deve essere comunque presenziata dagli organismi che la governano, per il semplice disbrigo dell’ordinaria amministrazione, alla più complessa attività di relazione con le articolazioni sopraordinate e con gli eletti nelle assemblee rappresentative (Consiglieri comunali, provinciali e regionali, Deputati della Repubblica o europei) fino a permettere attività di documentazione e di studio agli esponenti del gruppo dirigente o agli stessi eletti nelle assemblee rappresentative, seppur nel rispetto massimo delle disposizione di prevenzione del contagio.

Che l’ordinanza, infine, non abbia carattere definitivo, ebbene, è cosa fin troppo evidente! Per fortuna verrebbe da dire! Anche se buona norma avrebbe voluto che, nella stessa, fosse adeguatamente indicato il periodo di vigenza!

Come sarebbe stato opportuno che la stessa fosse stata provvista di contenuto sanzionatorio; perché in assenza di sanzione – a differenza nostra, che siamo responsabili – per qualche irresponsabile, finisce per essere una mera raccomandazione.”

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