L’Avvocatura comunale di Napoli valuta con grande favore gli esiti della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta n.2407/17, depositata il 23.5.17, con la quale il Collegio, in parziale accoglimento dell’appello proposto avverso la decisione del T.A.R. Campania,ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale promossa ( tra le altre) dalla difesa comunale, in merito al non avere, l’art. 33 della L.164/14, previsto un’intesa tra Regione e Stato centrale in ordine alla rigenerazione urbana, che valorizzasse il ruolo del Comune, in rapporto all’art. 118 comma 1 della Costituzione. Il Comune, nelle proprie difese, aveva infatti insistito sul fatto che le scelte in materia urbanistica che presiedevano al programma di rigenerazione urbana erano state assunte in una materia che è di legislazione concorrente, e senza tener conto della competenza “propria” dell’Ente locale, tradizionalmente prevista ( ancor prima dell’avvento della Costituzione) in materia urbanistica. Va, infatti, rammentato che l’art. 118 comma 1 Cost. prevede in linea generale una ripartizione delle competenze amministrative tra Stato, Regioni ed Enti locali,sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza che l’art. 33 ha disatteso.
L’ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione di costituzionalità dell’art. 33 comma 3,9,10,13 dell’art. 33 della L.164/14 pare, dunque, suggerire alla Consulta, nel caso di condivisione della giurisprudenza costituzionale evocata nella sentenza, di emettere una sentenza additiva, con la quale il ruolo delle Autonomie locali nei programmi di rigenerazione urbana previsti dall’art. 33 della L.164/14 per le aree di rilevante interesse nazionale da bonificare, sia opportunamente valorizzato, in ragione del principio di sussidiarietà, di matrice comunitaria.
In aggiunta, il Consiglio di Stato ha accolto l’ulteriore questione di legittimità costituzionale, contenuta nell’appello della curatela del Fallimento di Bagnoli Futura ( il cui ricorso era stato riunito a quello del Comune di Napoli), relativa alla circostanza che la legge non prevede, neppure nella versione modificata con il decreto milleproroghe del 2016, tempi certi di realizzo dell’indennizzo da parte del Fallimento, fatto oggetto di espropriazione delle aree in favore di Invitalia.




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