San Felice a Cancello, emanata ordinanza sindacale per prevenzione incendi

San Felice a Cancello – È stata emanata dall’amministrazione comunale di San Felice a Cancello, guidata da Giovanni Ferrara, l’ordinanza sindacale contente le misure di prevenzione degli incendi.

Essendo il territorio comunale  in buona parte ricoperto da aree boschive si impongono particolari cautele per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi. Esperienze maturate da organi istituzionalmente competenti in tema di prevenzione hanno dimostrato che un’alta percentuale di eventi si è sviluppata a causa dell’incuria in cui versano i terreni limitrofi a strade pubbliche o di uso pubblico,  la diffusa pratica della bruciatura delle ristoppie provoca, inoltre, spesso lamentele  per le difficoltà di respirazione connesse.  Il fenomeno degli incendi, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale e al delicato assetto idrogeologico, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità, pertanto non è consentita l’accensione delle stoppaie prima del 30 settembre ed è vietata anche dopo tale data se  spirano venti impetuosi, è vietato  a chiunque di accendere fuochi all’aperto nei boschi, i proprietari di cascinali,  ricoveri, stalle e affini dovranno lasciare una zona di rispetto di almeno dieci metri con eliminazione di arbusti, rami e sterpi  secchi. Al manifestarsi di pericolo di incendio i cittadini potranno prodigarsi curando di avvertire il sindaco o la sede più vicina delle Forze dell’Ordine ai seguenti recapiti telefonici :  Sala operativa regionale 800-44991;   Corpo Forestale dello Stato 1515; Vigili del Fuco 115; Carabinieri 112; Polizia 113; Polizia Municipale 0823 752230.

È fatto, altresì, divieto nell’interno del territorio comunale di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma elettrica per tagliare metalli, usare motori fornelli o inceneritori che producono faville e brace;  è fatto obbligo a  enti e comitati  organizzatori di eventi  di costituire una squadra di pronto intervento nel caso di sparo di fuochi d’artificio.  L’accensione di fuochi è vietato in centro abitato e in luoghi abitati a una distanza inferiore di 100 metri dalle abitazioni e lungo le vie pubbliche.  Particolari indicazioni sono state indirizzate a proprietari di aziende agricole. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti.

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