PD Carinaro, commissione Nazionale di Garanzia: “correttezza della decisione della CRG Campania”

Carinaro– In un comunicato ufficiale la Commissione Nazionale di Garanzia Prot. 005_2018 riunitasi in data 13 giugno 2018 ha dichiarato: “Esaminati i ricorsi di Stefano Masi e di Chiacchio Rosa + altri con i quali si richiede la riforma parziale della Delibera n. 36/2017 della CRG Campania;

ritenuto che i ricorsi pervenuti debbano essere trattati congiuntamente;

premesso che:

  1. 1)  In data 11 giugno 2017 si svolgeva il Congresso di Circolo di Carinaro, che vedeva eletto Segretario Rosa Chiacchio, candidata unica, e 16 membri del Coordinamento cittadino, di cui 13 uomini e 3 donne, come da lista collegata.
  2. 2)  Successivamente allo svolgimento del Congresso, Stafano Masi proponeva ricorso alla CRG Campania, vista l’impossibilità di funzionamento della Commissione provinciale di Garanzia di Caserta, competente in primo grado. Oggetto del ricorso erano: 1) il tesseramento 2016 nel comune di Carinaro; 2) le modalità di convocazione del Congresso; 3) l’assenza di parità di genere nel Coordinamento cittadino.
  3. 3)  Il 3 agosto 2017 la CRG della Campania deliberava il non accoglimento dei motivi 1) e 2), mentre accoglieva il motivo n. 3), annullando l’elezione del Segretario e della lista collegata.
  4. 4)  Avverso tale delibera ricorrevano a questa Commissione sia Stefano Masi, per l’accoglimento dei motivi 1) e 2) del ricorso originario, sia Rosa Chiacchio avverso l’accoglimento del motivo n. 3) da parte della CRG Campania.
  5. 5)  Dalla lettura della delibera n. 36/2017 impugnata, si evince la correttezza della decisione della CRG Campania in merito all’infondatezza dei motivi 1) e 2) del ricorso originario. Infatti, l’art. 13, comma 6 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale prevede che eventuali ricorsi avverso la certificazione delle Anagrafi devono essere rivolti in prima istanza alla Commissione provinciale per il Congresso. Non risulta, dagli atti depositati dal ricorrente Masi, che tale onere sia stato assolto. Il testo delle mail allegato in copia non è probante in tal senso, avendo come destinatari generici indirizzi di posta elettronica istituzionale del PD nazionale, regionale e provinciale e non la Commissione provinciale per il Congresso. Inoltre, anche dalla lettura dei motivi di contestazione, gli stessi non risultano accoglibili. Per quanto riguarda il motivo n. 2), questa Commissione prende atto che la CRG Campania ha verificato a suo tempo che la convocazione del Congresso di Carinaro era stata autorizzata dal Commissario Sen. Mirabelli.

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6) La Delibera n. 36/2017 della CRG Campania è invece infondata nella parte che, accogliendo il motivo n. 3) del ricorso originario, annulla l’elezione del Segretario e del Coordinamento cittadino. Preliminarmente, è erroneo il richiamo all’art. 42, comma 2 dello Statuto del PD. Tale norma, relativa alle modifiche statutarie, al comma 2 recita: “Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno 50 componenti l’Assemblea nazionale”. E’ di tutta evidenza che tale articolo tratta un argomento completamente diverso da quello in esame. L’articolo 1ter dello Statuto del PD richiamato, al comma 2 prevede l’obbligatorietà dell’alternanza di genere per l’elezione di organismi rappresentativi a tutti i livelli, in analogia a quanto previsto per l’elezione dell’Assemblea nazionale. Tale norma è cogente, ma a livello di Circolo, deve essere applicata tenendo conto della singola situazione e delle relative circostanze. Non vi è dubbio che, visti i numeri spesso esigui degli iscritti ad un Circolo, a volte vi è l’oggettiva impossibilità di rispettare tale norma, sia per il numero insufficiente di iscritti di uno dei due generi, sia per l’assenza di candidature di uno dei due generi necessario a rispettare la suddetta parità. Ed è effettivamente ciò che è accaduto a Carinaro: gli iscritti al Circolo sono 104, di cui 32 donne, ma in presenza di una candidatura unica e di un’unica relativa lista collegata, le candidature avanzate da donne sono state soltanto 3 su 16. In presenza di tale circostanza sarebbe iniquo impedire al Circolo di eleggere i propri organismi dirigenti ed ancora più iniquo “costringere” alcune iscritte a candidarsi solo per salvaguardare l’aspetto formale della norma, aggirando la sostanza di una candidatura personale, libera e pienamente consapevole. E’ compito e dovere, tuttavia, del Segretario eletto e del Coordinamento, fare tutto il possibile per aumentare il numero di donne nell’organismo dirigente, anche attraverso successive cooptazioni, qualora le condizioni di partenza succitate dovessero variare. Tanto premesso e per tutti i motivi esposti: DELIBERA

A) Di accogliere il ricorso di Rosa Chiacchio + altri e, di conseguenza, confermare la validità del Congresso del Circolo di Carinaro e della relativa elezione del Segretario e del Coordinamento.”

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